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Con la finanziaria del 2008 chi
purtroppo si ritrova nella situazione di non poter pagare le rate del muto per
la prima casa, è prevista la sospensione dei pagamenti. La sospensione pùò
essere richiesta per un massimo di due volte nell’arco della vita del mutuo e
per non più di diciotto mesi complessivi.
Contrattualmente
dopo il periodo di sospensione la
durata del mutuo ammortamento si ricalcala in base ai
tempi di sospensione ed anche l’ipoteca
dell’immobile prestato a garanzia viene
prorogata in base ai tempi della sospensione. Una volta terminato il periodo di
sospensione il mutuatario dovrà continuare a pagare le rate del mutuo secondo
le condizioni contrattuali previste in fase di accensione, ammeno che durante
il periodo di rimborso si è avuto tra le parti un intervento di
rinegozazione
delle condizioni contrattuali del mutuo.
Affinché
si possa accedere al diritto della sospensione temporanea dei pagamenti della
rata del mutuo, il mutuatario in difficoltà dovrà necessariamente dimostrare le
reali condizioni economiche e di impossibilità di far fronte ai debiti
contratti, tuttavia è necessario che prima della richiesta della sospensione
non si sia attività la macchina giudiziaria per un eventuale pignoramento
dell’immobile ipotecato per via della insolvibilità del cliente e tra le cause
che permettono la sospensione dl pagamento delle rate c’è anche la nascita di
un figlio.
Tale
proposta della sospensione del mutuo non è ancora attiva, dovrà essere redatto
un determinato regolamento attuativo. Tutte le richieste verranno affidate ad
un fondo di solidarietà per i mutui prima casa, dove si prevedono una dotazione
di dieci milioni di Euro sia per l’anno 2008 che per il 2009, che sosterrà le
spese notarili necessarie per registrare le annotazioni riguardanti le ipoteche
dei mutui con rata sospesa.
Per
avere maggior delucidazioni sul regolamento per questo fondo di solidarietà ci
si dovrà rivolgere al Ministero dell’economia e delle finanze, quando sarà
attivo scaricabile e consultabile sul sito www.solidarietasociale.gov.it
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